Cirinnà
Comunicare, secondo me

Facciamo il punto su unioni civili e coppie di fatto

Cirinnà

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Questo articolo è aggiornato alla data del 6 agosto 2018. Buona lettura!

Ieri è stata una giornata storica che ha lasciato un retrogusto amaro in bocca.

Il 25 febbraio 2016 è la data dell’approvazione in Senato del maxi emendamento al DDL Cirinnà presentato dal Governo a proposito di unioni civili.

Se ne è parlato così tanto in questi giorni ma ciò nonostante devo ammettere che qualche confusione in testa ce l’avevo.

Così, al ritorno dal lavoro, mi sono messa a riflettere più approfonditamente su questa faccenda. Giusto in tempo per guardare le notizie sullo spettacolo cui hanno dato corso alcuni senatori contrari al maxi emendamento, sebbene per motivi diversi.

Insulti, volgarità, falsità, sceneggiate. Segno dello stato in cui versano ormai le istituzioni in questo Paese.

Cosa contiene il maxi emendamento sulle Unioni Civili

Il titolo è Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (leggi il testo a questo link).

Introduce due tipologie di rapporti tra persone:

  • le unioni civili, tra partner dello stesso sesso
  • le convivenze di fatto.

Al di là dei numeri che leggiamo sui giornali e da quello che si sta raccontando per opera dei media, questa legge riguarda non solo una larga parte di cittadine e cittadini direttamente interessate dal provvedimento, ma l’intera collettività.

Si tratta di diritti civili in Italia, il paese in cui le coppie non sono tutte uguali.

Cos’è un’unione civile

L‘unione civile è un legame tra persone maggiorenni dello stesso sesso che la nuova Legge riconosce in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione (rinfrescati la memoria a questo link) .

I contraenti l’unione hanno gli stessi diritti e doveri tra le parti (si parla sempre di parti, mai di coppia, men che meno di coniugi) e l’obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di abitazione.

Come si fa a istituire un’unione civile (e dunque a scioglierla)

Basta recarsi davanti all’ufficiale di stato civile e:

  • dimostrare la convivenza
  • decidere la forma patrimoniale (comunione o separazione dei beni)
  • scegliere quale dei due cognomi adottare, o averli entrambi.

Per sciogliere l’unione la norma prevede una procedura ultra rapida, una sorta di divorzio lampo, un po’ come il divorzio breve recentemente introdotto dalla Chiesa Cattolica.

Le future coppie unite civilmente, qualora manifestino la volontà di sciogliere l’unione, debbono farlo davanti all’ufficiale di cui sopra, e passati tre mesi sono libere da vincoli di reciprocità.

La Legge non prevede obbligo di fedeltà. Un modo per mettere bene in chiaro che non si tratta di matrimonio e nemmeno di un suo surrogato.

Ma d’altra parte, nella società della precarietà del lavoro, dove le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore sono sempre meno garantite, e le relazioni interpersonali ormai ridotte a tweet, volete mica pretendere la solidità delle relazioni affettive?

Cosa succede se di mezzo ci sono i bambini

Niente, ed è proprio questo il problema. Ora i bambini che vivono con coppie omosessuali stabilmente sono ufficialmente invisibili.

Con il maxiemendamento salta infatti la stepchildadoption, che suona meglio di adozione del figliastro, stralciata dal testo (e se volete il dettaglio dei favorevoli e contrari, leggetevi questo articolo). Quindi niente possibilità per le coppie dello stesso sesso di adottare il figlio naturale del compagno o della compagna.

Bastava un gesto nei confronti di queste bambine e di questi bambini che sono figli a tutti gli effetti ma non per la legge. E che vivono in famiglie arcobaleno le stesse difficoltà e le stesse gioie di tutte le altre bambine e bambini del mondo.

Lo stato non dovrebbe limare le differenze invece di acuirle?

Non dovrebbe creare le condizioni per l’integrazione, non per generare ulteriore emarginazione?

Non si era detto giù le mani dai bambini?

La pensione di reversibilità e la successione

Mentre impazza la polemica sulla discussa intenzione da parte del Governo di toccare le pensioni di reversibilità, (discussione ancora aperta oggi, luglio 2018, data in cui sto revisionando questo articolo) il provvedimento odierno la garantisce per le unioni civili. Anche TFR ed eredità (tocchiamo ferro) vanno al partner in caso di morte.

Ci voleva tanto a concedere l’adozione, in modo che anche il bambino potesse beneficiarne?

Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla così detta legittima

E se si cambia sesso?

Se uno dei partner dell’unione cambia sesso e chiede la rettificazione del proprio, l’unione civile cessa per legge, non c’è nessuno spazio per una decisione congiunta di altra natura.

Se invece la rettificazione avviene all’interno di un matrimonio e la coppia lo desidera, si instaura de facto l’unione civile.

Che succede ai conviventi di fatto? 

Il provvedimento introduce l’istituto delle convivenze di fatto, che riguarda tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali, ma anche qui lascia qualche nervo scoperto. Vediamo perché.

Il buono che c’è

La norma stabilisce che in carcere e in ospedale i conviventi di fatto godono degli stessi diritti di assistenza, informazione, visita, ecc. ecc, dei coniugi legati in matrimonio.

La questione dell’assistenza in ospedale è sempre stato un mio cruccio, essendo io in una coppia di fatto e per questo lo considero un punto molto positivo!

Il problema aperto: la casa

In caso di premorienza, il convivente superstite succede nel contratto di locazione al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.

Sui diritti di successione della casa di proprietà in cui risiede la coppia invece casca l’asino.

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza infatti, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni!

Se coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Niente casa e ta daa.. nemmeno la reversibilità!

Una legge dimezzata.

In conclusione

In tutto il rumore che si è fatto intorno a questa legge, resta un fatto:

le famiglie che non vogliono o non possono riconoscersi nel sacro vincolo del matrimonio, arcobaleno o no, hanno meno diritti delle famiglie tradizionali

Fino ad ora campavano nell’informalità, nella speranza che un giorno, una Legge con la L maiuscola sarebbe arrivata.

Ma è arrivata questa. Meglio che niente?.

Voi che ne pensate, anche alla luce delle ultime dichiarazioni del Ministro Fontana (Governo Conte) sui diritti dei bambini nati da coppie omosessuali?

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4 Comments

  • ettoremar

    E’ stato partorito il classico topolino, una vera schifezza; non conta neanche il “meglio di niente” 🙁
    E lo dico io, felicemente sposato con tre figlie…

    • Elena

      Ciao Ettore, benvenuto in questo blog! Si parla già di nuove norme che dovrebbero completare questa, ma i tempi non sono brevi. Il topolino finisce per rosicchiare tutto il buono che c’è…..
      Che ne dici?

      • ettoremar

        Mah, la risposta te la sei data tu, da solo, quando scrivi che le coppie “omo” – che non possono sposarsi – hanno un diritto in meno rispetto alle coppie “etero”: perché questa discriminazione? E cercare il buono che c’è… ci vuole le voglia tua! Io, alla fine, ci ho visto una intromissione della Chiesa molto invadente, che ha condizionato larghe fette di elettorato, che a sua volta ha risposto in un certo modo ai sondaggi (quanto siano affidabili, ‘sti sondaggi, poi, è tutto da vedere…) e i politici – molto sensibili ai sondaggi – si sono comportati di conseguenza. Poi un Vendola si va a comprare il figlio all’estero…Mah!

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